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Conversione patente estera |
La conversione della patente estera può avvenire solo se esistono accordi di reciprocità, e cioè, ad esempio, solo se anche un cittadino italiano può effettuare la stessa operazione in quello Stato. Si consiglia quindi di consultare l'elenco degli Stati le cui patenti sono convertibili. Si rende anche necessaria una distinzione tra patenti rilasciate da paesi CEE o extra CEE. Per i cittadini Comunitari non sussiste più obbligo di conversione, e possono circolare liberamente con il loro documento originale. Per i cittadini Extra Comunitari la conversione è più complicata. Innanzitutto bisogna dimostrare di aver conseguito l'abilitazione alla guida nel paese di provenienza prima dell'acquisizione della residenza in Italia, essere in possesso di un documento italiano e del Permesso di soggiorno valido. Occorre : Patente di guida in originale;
Traduzione giurata o dichiarazione consolare legalizzata dalla Prefettura;
Copia di un documento valido italiano e del codice fiscale;
N.2 foto formato tessera, di cui una autenticata;
Certificato medico anamnestico (effettuabile nei nostri uffici) sul quale può essere autenticata la foto di cui sopra;
Modello di richiesta conversione (disponibile nei nostri uffici);
Autocertificazione o documento attestante la data di prima residenza in Italia; Permesso di soggiorno valido in originale e fotocopia dello stesso con apposta sul retro dichiarazione di copia conforme all'originale sottoscritta dall'intestatario.
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