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Cessazione Circolazione |
La cessazione della circolazione può avvenire per demolizione, esportazione o circolazione su aree private. Esistono anche casistiche meno frequenti, quali reiscrizione in altri archivi (veicoli storici o pubblica assistenza), per cambio categoria o per provvedimenti Giudiziari/Amministrativi, ma non riteniamo di pubblica utilità approfondire questi aspetti. Il DL n.22/97 (decreto Ronchi) ha rivoluzionato le procedure per la demolizione di un veicolo tenendo conto di motivazioni ecologiche: attualmente un veicolo per essere demolito va consegnato ad un Centro di raccolta autorizzato (demolitore) che provvede ad espletare la formalità di cancellazione al PRA, anche tramite Agenzia. La data di consegna del veicolo e l'annotazione su apposito registro liberano l'intestatario da responsabilità civili, penali e amministrative (bolllo), a fronte di rilascio di specifica certificazione. Anche i Concessionari o loro succursali possono in egual modo provvedere alla radiazione, a patto che la consegna avvenga in contemporanea con l'acquisto di un altro veicolo. In caso di esportazione basta riconsegnare con apposita richiesta targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà, o in alternativa documentazione sostitutiva rilasciata da autorità estera o eventuale denuncia di smarrimento/sottrazione. Per ultima la circolazione esclusiva su aree private: applicabile in tutti quei casi nei quali un veicolo viene destinato all'utilizzo in zone interdette al traffico pubblico, come ad es. depositi, aeroporti, piste, cantieri, ecc. Dal 2002 viene richiesta una dichiarazione nella quale si dichiara il luogo di utilizzo e si garantisce il mantenimento in buono stato d'uso. Qualora abbiate dei casi particolari da sottoporci o un preventivo da richiederci, Vi invitiamo a contattarci immediatamente.
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